Art. 23.
(Divieto di pubblicità).

      1. La pubblicità dei prodotti fitosanitari è consentita soltanto su pubblicazioni che abbiano carattere tecnico-scientifico.
      2. È vietata ogni altra forma di pubblicità diretta e indiretta di prodotti fitosanitari in luoghi pubblici o aperti al pubblico o su pubblicazioni diverse da quelle di cui al comma 1.